1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle
prescritte scadenze il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata
con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per
effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune o il soggetto a cui è affidata la
gestione la riscossione del tributo provvedono a notificare atto di accertamento, ai sensi del comma 792 e
seguenti della legge 160/2019, immediatamente esecutivo, per omesso o insufficiente versamento del
tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili
posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del
tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 32 entro il termine di
trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.