A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, d.P.R. n. 445/2000).
Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Ciò significa non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe.
Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno, inefficace.
Oggi Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi non possono accettare certificati, possono solamente operare d’ufficio.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione.
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”